La tutela della lavoratrice madre: obblighi di legge e figure coinvolte

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Relazione della Dr.ssa Loredana Guidi
Medico del Lavoro SPSAL AUSL Reggio Emilia

Premessa

La gravidanza, che decorra in modo fisiologico, non deve essere considerata né vissuta dalla lavoratrice come una malattia o un impedimento a continuare a svolgere le normali attività compreso il lavoro. Tuttavia, a causa dei fisiologici mutamenti che avvengono nel corpo della donna, nei suoi organi interni e nel suo assetto ormonale, è necessario verificare che il lavoro fino a quel momento svolto sia adeguato anche al suo attuale stato di gestante.
La legge tutela la lavoratrice vietando in gravidanza, e in alcuni casi anche nel periodo dopo il parto fino a 7 mesi di età del figlio, alcuni tipi di lavori che normalmente svolti prima della gestazione risultano, in questa particolare condizione, pesanti, affaticanti, insalubri.

Legislazione di riferimento

  • D. Lgs. 151/01  Testo unico delle disposizioni… in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità…
  • D. Lgs. 81/08 Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro
  • La legge tutela la sicurezza e la salute delle lavoratrici, “che hanno informato il datore di lavoro del proprio stato”, durante il periodo di gravidanza e fino a 7 mesi di età del figlio. “La tutela si applica altresì alle lavoratrici che hanno ricevuto bambini in adozione o affidamento fino al compimento dei 7 mesi di età”  (art. 6 D. Lgs, 151/01)
  • Lavori vietati in gravidanza e/o fino a 7 mesi di età del figlio (art. 7 D. Lgs. 151/01) : è vietato adibire le lavoratrici (elenco non esaustivo):
    • al trasporto e al sollevamento di pesi compreso il carico e lo scarico, sia con carretti a ruote su strada o su guida;
    • lavori pericolosi, faticosi e insalubri previsti dal D. Lgs. 345/99 e 262/00 riportati nell’allegato I (che riguardano l’avvio al lavoro dei minori);
    • quelli che espongono alla silicosi e all’asbestosi e alle altre malattie professionali (DPR 1124/65 e succ. modif.) per tutta la gravidanza  e fino a 7 mesi di età del figlio;
    • esposizione a rischio fisico: rumore, vibrazioni, campi elettromagnetici, radiazioni ottiche artificiali, per tutta la gravidanza;
    • esposizione a radiazioni ionizzanti  per tutta la gravidanza  e fino a 7 mesi di età del figlio;
    • lavori su scale, impalcature mobili e fisse, per tutta la gravidanza;
    • stazione in piedi per più di metà dell’orario di lavoro e che obbligano ad una posizione particolarmente affaticante, per tutta la gravidanza;
    • lavori con macchina mossa a pedale, comandata a pedale, quando il ritmo del movimento sia frequente o esiga un notevole sforzo, per tutta la gravidanza;
    • lavori con macchine scuotenti o con utensili che trasmettano intense vibrazioni, per tutta la gravidanza;
    • lavori di assistenza e cura degli infermi nei sanatori e nei reparti per malattie infettive e per malattie nervose e mentali per tutta la gravidanza  e fino a 7 mesi di età del figlio;
    • esposizione a rischio biologico per tutta la gravidanza  e fino a 7 mesi di età del figlio;
    • lavori agricoli che  implicano la manipolazione e uso di sostanze tossiche o nocive nella  concimazione del terreno e cura del bestiame per tutta la gravidanza  e fino a 7 mesi di età del figlio;
    • esposizione a rischio chimico per tutta la gravidanza  e fino a 7 mesi di età del figlio;
    • lavori a bordo di navi, aerei, treni, pulmann e di ogni altro mezzo di comunicazione in moto per tutta la gravidanza;
    • sollecitazioni termiche, per tutta la gravidanza;
    • lavoro notturno: è vietato adibire le donne al lavoro dalle ore 24.00 alle ore 6.00 dall’accertamento dello stato di gravidanza fino al compimento di un anno di età del bambino; le stesse non sono obbligate a prestare lavoro notturno fino ai tre anni di età del figlio.

Cosa deve fare il datore di lavoro?

Ai sensi del D. Lgs. 81/01 e dell’art. 11 del D. Lgs. 151/01 deve:

  • valutare tutti i rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro ivi compresi quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza,.individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare;
  • deve altresì informare le lavoratrici ed i loro rappresentanti per la sicurezza sui risultati della valutazione e sulle conseguenti misure di protezione e di prevenzione adottate.
  • Qualora il risultato della valutazione riveli un rischio per la sicurezza e salute delle lavoratrici il datore di lavoro adotta (ai sensi dell’art 12 del D. Lgs. 151/01) le misure necessarie affinchè l’esposizione al rischio delle lavoratrici sia evitata modificandone temporaneamente le condizioni o l’orario di lavoro
  • Ove la modifica delle condizioni o dell’orario di lavoro non sia possibile per motivi organizzativi o produttivi, il datore di lavoro adibisce ad altre mansionila lavoratrice per il periodo per il quale è previsto il divieto, la lavoratrice è altresì spostata ad altre mansioni nei casi in cui le situazioni di lavoro o ambientali siano pregiudizievoli alla salute della donna (accertata dal servizio ispettivo) dandone contestuale informazione scritta al servizio ispettivo competente per territorio che può disporre l’interdizione dal lavoro

Quando lo deve fare?

Il datore di lavoro deve essere pronto ad applicare i provvedimenti necessari nel momento in cui la lavoratrice gli comunica di essere in gravidanza per evitare:

  • situazioni che possano metterlo in condizioni di violazione della legge ovvero che la lavoratrice rimanga inserita nella mansione a rischio fino a che non abbia valutato i rischi e preso provvedimenti (previsto arresto fino a 6 mesi)
  • che alla lavoratrice venga chiesto di utilizzare un periodo di ferie fino a che il datore di lavoro non abbia valutato i rischi e preso provvedimenti;
  • che alla lavoratrice venga chiesto di dichiarare malattia fino a che il datore di lavoro non abbia valutato i rischi e preso provvedimenti.

Il datore di lavoro deve valutare i rischi per la sicurezza e salute delle lavoratrici ancor prima di trovarsi con la lavoratrice in stato di gravidanza, perché in quella situazione deve già essere in grado di prendere i provvedimenti necessari per evitare il rischio lavorativo alla dipendente.

Come lo deve fare?

Se il datore di lavoro riesce a collocare la lavoratrice in gravidanza in altra mansione non vietata ne dà comunicazione scritta al SPSAL che effettuerà sollecita verifica:

  • se la mansione è adeguata la lavoratrice potrà continuare a lavorare,
  • se la mansione non è adeguata il SPSAL comunicherà tale situazione alla DPL che emetterà la pratica di interdizione dal lavoro

Se il datore di lavoro non riesce, nell’organizzazione del lavoro, a reperire una mansione adeguata per la lavoratrice, ne informa sempre per iscritto il SPSAL motivando tale difficoltà. il SPSAL comunicherà tale situazione alla DPL che emetterà la pratica di interdizione dal lavoro

Alcune definizioni

  • interdizione anticipata dal lavoro : dal momento del concepimento fino ai 2 mesi precedenti la data presunta del parto (con trattamento economico che varia a seconda dei contratti di lavoro pari al 100%(?)- 80%(?) della retribuzione);
    Le lavoratrici hanno (ai sensi dell’art. 20 del D. Lgs. 151/01) la facoltà di astenersi dal lavoro (*flessibilità del congedo di maternità) a partire dal mese precedente la data presunta del parto e nei 4 mesi successivi al parto a condizione che il medico specialista del SSN (ginecologo) o convenzionato e il medico competente, ai fini della prevenzione della tutela della salute nei luoghi di lavoro, attestino che tale opzione non arrechi pregiudizio alla salute della gestante e del nascituro;
  • astensione obbligatoria dal lavoro (congedo di maternità): nei 2 mesi precedenti la data presunta del parto (1 mese se beneficia della flessibilità) fino ai 3 mesi dopo il parto (4 mesi se beneficia della flessibilità) (stesso trattamento economico precedente)  QUESTO PROVVEDIMENTO E’ APPLICATO A TUTTE LE DONNE CHE LAVORANO A PRESCINDERE CHE SI TRATTI O MENO DI LAVORO A RISCHIO;
  • interdizione dal lavoro nel dopo parto (se il lavoro svolto dalla lavoratrice risulta ancora compreso tra i lavori vietati): dal 4° al 7° mese di vita del figlio (stesso trattamento economico precedente);
  • astensione facoltativa dal lavoro (congedo parentale) per un periodo continuativo o frazionato di 6 mesi (con trattamento economico pari al 30% della retribuzione)

Flessibilita’ del congedo di maternita’

Questa opportunità viene data alla lavoratrice che lavora in mansione non a rischio e la cui gravidanza proceda in modo fisiologico. In questo caso il ginecologo attesterà il buon andamento della gestazione e il datore di lavoro dichiarerà (per tramite del Medico Competente se previsto in azienda o direttamente sotto la propria responsabilità ove il Medico Competente non sia previsto) che la mansione della lavoratrice non è compresa tra i lavori vietati.

La comunicazione va inviata all’INPS e per conoscenza al SPSAL, dell’AUSL di competenza per il luogo di lavoro, per le  eventuali verifiche del caso.

Figure coinvolte nel luogo di lavoro

  • Datore di lavoro
  • Responsabile Servizio Prevenzione e Protezione Aziendale
  • Medico Competente

La tutela della maternità in ambiente di lavoro coinvolge, ognuno per le proprie competenze e responsabilità, il datore di lavoro, il responsabile del servizio prevenzione e protezione aziendale (RSPP) il Medico Competente.

Il datore di lavoro è il responsabile della tutela della lavoratrice in gravidanza e nel periodo dopo il parto, deve valutare tutti i rischi per la salute delle lavoratrici gestanti e nel periodo fino a 7 mesi di età del figlio individuando le misure di prevenzione e protezione da adottare e informandone le lavoratrici.
L’RSPP e il Medico Competente aziendali collaborano col datore di lavoro nella valutazione dei rischi, nel reperire una mansione adeguata per la lavoratrice e nell’informazione della stessa.

Figure coinvolte nell’ambito di vita della lavoratrice:

  • Ginecologo, consultorio
  • Medico di Medicina Generale
  • Patronati sindacali

La lavoratrice, fin da quando ne viene a conoscenza, deve informare (possibilmente con certificazione medica) il datore di lavoro del proprio stato affinchè questi possa mettere in atto le misure di prevenzione e protezione in modo che l’esposizione al rischio della lavoratrice sia evitata.

Il ginecologo (pubblico o privato), gli operatori del consultorio,  attestano, con certificazione nella quale deve essere evidenziata la settimana di gestazione e l’epoca presunta del parto, lo stato di gravidanza..

Il medico di medicina generale contribuisce d informare ed indirizzare la lavoratrice.

I patronati sindacali, come di loro competenza, informano e sostengono le lavoratrici nei propri diritti e nei percorsi da intraprendere,.

Figure istituzionali

  • Medico del Lavoro
  • Personale Sanitario del Servizio Prevenzione Sicurezza Ambienti di Lavoro (SPSAL)
  • Direzione Provinciale del Lavoro (DPL)

Nella realtà della provincia di Reggio Emilia la DPL e l’AUSL hanno da tempo concordato una collaborazione nell’ambito della tutela delle lavoratrici madri.

La DPL che è l’ufficio ministeriale che emette il provvedimenti di interdizione dal lavoro, si avvale delle competenze e della professionalità degli operatori sanitari dei SPSAL del territorio e demanda a questi stessi operatori, che conoscono le realtà produttive del territorio e su queste esercitano attività di vigilanza, la verifica dell’adeguatezza delle mansioni proposte dai datori di lavoro per le lavoratrici madri.

L’accordo prevede Inoltre la raccolta, da parte degli operatori sanitari SPSAL, per ogni caso di interdizione dal lavoro, della modulistica (certificazione di gravidanza, modulistica ministeriale compilata e firmata dalla lavoratrice, dichiarazione aziendale di impossibilità di cambio mansione) e l’invio alla DPL.

Alcuni dati

Tabella 1

Tabella 1

In realtà le interdizioni dal lavoro sono molte di più in quanto vi sono aziende con tipologie di attività a rischio nelle quali ormai è appurato non è possibile reperire una mansione adeguata, che da alcuni anni gestiscono autonomamente le pratiche di allontanamento direttamente con la DPL senza passare dai SPSAL

Conclusioni

I SPSAL stanno lavorando per:

  • migliorare l’informazione (datori di lavoro; lavoratrici, Medici Competenti, Ginecoloci, consultori, MMG, patronati sindacali)
  • miglioramento dell’ambiente di lavoro che possa anche tradursi in un aumento della collocazione delle lavoratrici madri in mansioni adeguate;
  • fare in modo che tutte le aziende che non sono in grado, per la tipologia di attività, di trovare una collocazione adeguata per le lavoratrici madri gestiscano autonomamente le pratiche con la DPL ;
  • rimanga ai SPSAL solo la vigilanza sui casi dubbi
  • rafforzare l’attività di vigilanza, che ci compete, sul rispetto dell’applicazione della normativa.

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